IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le, aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei Servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della Presidenza, l'art. 5, relativo ai poteri gestionali, l'art. 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; l'art. 23, relativo al Dipartimento per le riforme istituzionali; l'art. 24-quater, relativo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; l'art. 25, relativo all'Ufficio per il programma di Governo; nonche' l'art. 34, relativo al Dipartimento per il personale; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il quale tra l'altro, in applicazione del predetto art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha previsto che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' si articoli, al suo interno, in non piu' di un Ufficio di livello dirigenziale generale e in non piu' di tre Servizi di livello dirigenziale non generale, e ha adeguato le competenze assegnate all'Ufficio medesimo; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 799, che istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnica della quale si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, nonche' il successivo comma 800 che, tra l'altro, determina il contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale della segreteria tecnica, in particolare un'unita' con incarico dirigenziale di livello generale e un'unita' con incarico dirigenziale di livello non generale, ed attribuisce le relative risorse finanziarie; Considerata l'esigenza di provvedere ad una razionalizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di innalzare il complessivo livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; Ritenuto necessario integrare l'organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in modo da garantire la funzionalita' della segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui alla citata legge n. 197 del 2022, in considerazione delle funzioni attribuite alla medesima; Ritenuto opportuno potenziare l'organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali per far fronte alle mutate esigenze di pianificazione e implementazione delle attivita' tecniche e giuridiche nelle materie di competenza, prevedendone l'articolazione in non piu' di due Uffici di livello dirigenziale generale e non piu' di due Servizi di livello dirigenziale non generale; Ritenuto opportuno che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' assuma configurazione dipartimentale, in considerazione della nuova articolazione prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022; Ritenuto opportuno, altresi', che l'Ufficio per il programma di Governo assuma configurazione dipartimentale, in ragione delle maggiori funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessita', prevedendone l'articolazione in non piu' due Uffici di livello dirigenziale generale e non piu' di tre Servizi di livello dirigenziale non generale; Ritenuto, a fronte delle modifiche previste per il Dipartimento per le riforme istituzionali e per l'Ufficio per il programma di Governo, di ridurre di tre posizioni il contingente di unita' di dirigenti di prima fascia utilizzabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per funzioni di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nonche' di ridurre da dieci a nove il numero dei Servizi afferenti al Dipartimento per il personale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza 1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera m-quater e' cosi' sostituita: «Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'»; b) la lettera n) e' cosi' sostituita: «Dipartimento per il programma di Governo».