IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le,  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  Servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, e  successive  modificazioni,  recante  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 2,  relativo  alle  strutture  della  Presidenza,
l'art. 5, relativo ai  poteri  gestionali,  l'art.  12,  relativo  al
Dipartimento per gli affari regionali  e  le  autonomie;  l'art.  23,
relativo  al  Dipartimento  per  le  riforme  istituzionali;   l'art.
24-quater, relativo all'Ufficio per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita';  l'art.  25,  relativo  all'Ufficio  per  il
programma di Governo; nonche' l'art. 34, relativo al Dipartimento per
il personale; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 9, comma 3,  il  quale,
al fine di garantire l'attuazione della  delega  legislativa  di  cui
alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza del
Consiglio dei ministri ad incrementare la propria dotazione  organica
di una posizione dirigenziale di prima  fascia  e  di  due  posizioni
dirigenziali di seconda fascia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
luglio 2022, di  modifica  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012,  il  quale  tra  l'altro,  in
applicazione del predetto art. 9, comma 3, del  decreto-legge  n.  36
del 2022, ha previsto che l'Ufficio per le politiche in favore  delle
persone con disabilita' si articoli, al suo interno, in non  piu'  di
un Ufficio di livello dirigenziale generale e  in  non  piu'  di  tre
Servizi di livello  dirigenziale  non  generale,  e  ha  adeguato  le
competenze assegnate all'Ufficio medesimo; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 799, che istituisce  presso  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
una segreteria tecnica della quale si avvalgono la  Cabina  di  regia
per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)
di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di  cui  al  comma
797, nonche' il successivo comma 800 che, tra l'altro,  determina  il
contingente  di  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della
segreteria   tecnica,   in   particolare   un'unita'   con   incarico
dirigenziale  di  livello   generale   e   un'unita'   con   incarico
dirigenziale di livello non  generale,  ed  attribuisce  le  relative
risorse finanziarie; 
  Considerata l'esigenza di provvedere ad una razionalizzazione delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  al
fine di innalzare il complessivo livello di efficienza  ed  efficacia
dell'azione amministrativa; 
  Ritenuto necessario integrare l'organizzazione del Dipartimento per
gli affari  regionali  e  le  autonomie,  in  modo  da  garantire  la
funzionalita' della segreteria tecnica della Cabina di regia  per  la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui
alla citata legge n. 197 del 2022, in considerazione  delle  funzioni
attribuite alla medesima; 
  Ritenuto opportuno potenziare l'organizzazione del Dipartimento per
le riforme istituzionali per  far  fronte  alle  mutate  esigenze  di
pianificazione  e  implementazione   delle   attivita'   tecniche   e
giuridiche nelle materie di competenza, prevedendone  l'articolazione
in non piu' di due Uffici di livello dirigenziale generale e non piu'
di due Servizi di livello dirigenziale non generale; 
  Ritenuto opportuno che l'Ufficio per le politiche in  favore  delle
persone con  disabilita'  assuma  configurazione  dipartimentale,  in
considerazione della nuova articolazione prevista dal citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022; 
  Ritenuto opportuno, altresi', che l'Ufficio  per  il  programma  di
Governo  assuma  configurazione  dipartimentale,  in  ragione   delle
maggiori funzioni e competenze assegnate, di  particolare  rilievo  e
complessita', prevedendone l'articolazione in non piu' due Uffici  di
livello dirigenziale generale e non piu' di tre  Servizi  di  livello
dirigenziale non generale; 
  Ritenuto, a fronte delle modifiche previste per il Dipartimento per
le riforme istituzionali e per l'Ufficio per il programma di Governo,
di ridurre di tre posizioni il contingente di unita' di dirigenti  di
prima fascia utilizzabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
per funzioni di consulenza, studio e  ricerca,  di  cui  all'art.  5,
comma 5, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, nonche' di ridurre  da  dieci  a  nove  il  numero  dei
Servizi afferenti al Dipartimento per il personale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di  cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza 
 
  1. All'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera m-quater e' cosi' sostituita: «Dipartimento per  le
politiche in favore delle persone con disabilita'»; 
    b) la lettera  n)  e'  cosi'  sostituita:  «Dipartimento  per  il
programma di Governo».